Art. 33.
(Effetti delle sanzioni e criteri di ragguaglio).

      1. Per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria.
      2. Quando per qualsiasi effetto giuridico si deve eseguire un ragguaglio tra la pena detentiva e le pene di cui agli articoli 28 e 29, un giorno di pena detentiva equivale a due giorni di permanenza domiciliare o tre giorni di lavoro di pubblica utilità.
      3. Un giorno di pena detentiva equivale a 38,73 euro di pena pecuniaria irrogata in luogo della pena detentiva ai sensi dell'articolo 27.

 

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      4. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 78, primo comma, numero 3), del codice penale, la pena della multa o dell'ammenda non può comunque eccedere la somma di 7.747 euro, ovvero la somma di 30.987 euro se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel secondo comma dell'articolo 133-bis dello stesso codice.